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Vino, ecco cosa cambia con la nuova legge

Tra una settimana entrano in vigore le nuove norme contenute nel Testo Unico sul vino, di cui abbiamo dato notizia nelle scorse settimane; è infatti il 13 gennaio 2017 la data in cui partono le indicazioni contenute nella legge 12 dicembre 2016 n. 238, che contiene la nuova “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302/2016.

Le novità della nuova legge sul vino

In sintesi, quella deve essere considerata la “bibbia” del vino in Italia contiene nuove regole per la salvaguardia dei vigneti storici, per la definizione dei criteri per la denominazione di origine e indicazione geografica, la determinazione del periodo di vendemmia, nonché le planimetrie delle cantine: già da questa sintesi, si capisce che questo testo mette mano a tutto il comparto del vino e della viticoltura nel nostro Paese, puntando innanzitutto sull’ammodernamento e sulla sburocratizzazione del settore.

Le nuove regole per le cantine

In particolare, la legge sancisce l’obbligo per i titolari di cantine e di stabilimenti enologici di inviare all’ufficio territoriale dell’agenzia delle Dogane la planimetria dei locali, che deve essere dettagliata: in essa, infatti, va indicata l’esatta ubicazione dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri, e inoltre per ogni recipiente è necessario inserire il relativo codice alfanumerico identificativo.

Cosa cambia per la vendemmia

Novità in arrivo anche sulla vendemmia: sarà infatti possibile raccogliere le uve soltanto a partire dal primo agosto ed entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, anche se le Regioni possono autorizzare annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, in base alle varie condizioni climatiche. La legge, inoltre, ricorda che le produzioni di vino biologico devono rispettare il regolamento n. 834/2007/Ce.

Quali sono i divieti nella produzione

Abbiamo dato uno sguardo alle principale regole sulla produzione, ma ora ci concentriamo anche sul lungo elenco di divieti e sostanze vietate che sono riportate nel testo. In particolare, nella legge è sancito che è vietato detenere negli stabilimenti enologici, ma anche nei “locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili”, acquavite, alcol e altre bevande alcoliche; zuccheri in quantitativi superiori a 10 chili; sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino; uve passite o secche; vinelli o sottoprodotti della vinificazione; qualunque altra sostanza che potrebbe modificare i mosti e i vini, come aromi, additivi o coloranti.

Le regole per la classificazione e le indicazioni geografiche del vino

Un ulteriore obiettivo del corpus normativo è di sottolineare e promuovere il legame del vino al territorio, e per questo grande attenzione è dedicata alle nuove regole sulle denominazioni Docg, Doc e Igt che è possibile attribuire ai singoli vini, oltre che quelle relative alle zone di produzione. Pertanto, è consentito attribuire le denominazioni di origine ai vini prodotti nei territori indicati e in quelli adiacenti, ma soltanto nel caso in cui esistano analoghe condizioni ambientali e se nei vitigni sono praticate le stesse tecniche culturali della zona considerata principale.

Cosa cambia per le menzioni

Altro ambito di intervento è quello relativo alle menzioni da attribuire alle etichette; secondo la legge, la menzione “riserva” è da attribuire solo ai vini che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento che non può essere inferiore a due anni per i rossi, a un anno per i bianchi e per gli spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave “Martinotti” o “Charmat”, tre anni infine per gli spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia. Specificate anche le caratteristiche di altre menzioni come “vigna”, “superiore”, “novello” e “gran selezione”, e dettati inoltre i disciplinari di produzione e gli adempimenti amministrativi per i produttori di vino.

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